Sez. 1, Sentenza n. 7765 del 02/08/1990 (Rv. 468514 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOGGETTIVE - NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E NUOVE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI ISTITUITE NELLE ZONE DEPRESSE DEL NORD E DEL CENTRO - ESENZIONE DECENNALE EX ART. 8, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 614 DEL 1966 - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOGGETTIVE - NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E NUOVE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI ISTITUITE NELLE ZONE DEPRESSE DEL NORD E DEL CENTRO - ESENZIONE DECENNALE EX ART. 8, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 614 DEL 1966 - CONDIZIONI.*
Il beneficio dell'esenzione decennale dai Tributi diretti sul reddito, prevista dai primi due commi dell'art. 8 della legge n. 614 del 1966, in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole e medie imprese industriali che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, non compete nel caso di ampliamento, trasformazione o ammodernamento di opifici già esistenti, ma solo nel caso in cui l'azienda presenti il requisito della novità, consistente nell'apporto di elementi di sviluppo imprenditoriale nelle predette zone, e, pertanto, va negato allorché siasi verificato esclusivamente incremento di occupazione nella impresa, che continui a svolgere la precedente attività produttiva con utilizzazione della stessa struttura aziendale, non rilevando il mero mutamento del soggetto titolare. (V 3880/85, mass n 432903; (V 634/84, mass n 432904).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)