Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 22/04/1968 (Rv. 332743 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - NOVITA - ESTREMI - DEDUCIBILITA DI NUOVI PROFILI DI DIFESA E DI NORME NON RICHIAMATE IN PRECEDENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - NOVITA - ESTREMI - DEDUCIBILITA DI NUOVI PROFILI DI DIFESA E DI NORME NON RICHIAMATE IN PRECEDENZA.*
Nel giudizio di Cassazione, la preclusione alla proponibilita di questioni nuove opera esclusivamente nel caso di prospettazione di nuovi temi di contestazione non profilati nelle precedenti fasi del giudizio ossia con riferimento alla proposizione di nuove questioni di diritto che diano luogo alla formulazione di domande ed eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio. E, invece, consentito - fermi i fatti accertati dal giudice di merito- dedurre per la prima volta nuovi profili di difesa ed invocare l'applicazione di norme anche se precedentemente non richiamate. (V. 266-68, massima n. 331177).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)