diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 869 del 12/02/1982 (Rv. 418710 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - IMPROPONIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418710-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - IMPROPONIBILITÀ - LIMITI.*

Nel giudizio di legittimità, la preclusione di proponibilità di questioni nuove opera esclusivamente nel caso di prospettazione di nuovi temi di contestazione non profilati nelle precedenti fasi del giudizio ossia con riferimento alla proposizione di nuove questioni di diritto che diano luogo alla formulazione di domande ed eccezioni nuove non rilevabili di ufficio. È, invece, consentito, fermi i fatti accertati dal giudice del merito, dedurre per la prima volta nuovi profili di difesa ed invocare l'applicazione di norme anche se precedentemente non richiamate. (Conf 1238/68, mass n 332743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)