Sez. U, Sentenza n. 774 del 17/02/1978 (Rv. 390104 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Le controversie fra enti pubblici non economici e loro dipendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti ai secondi dall'inadempimento degli obblighi assicurativi appartengono alla giurisdizione amministrativa perche relative al rapporto di pubblico impiego. Tale principio non e stato modificato dall'art 442, primo comma, cod proc civ (nel nuovo testo introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n 533) in quanto le domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni per omesso versamento dei contributi obbligatori non introducono controversie previdenziali. (Conf 1002/75, mass n 374394).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)