Sez. U, Sentenza n. 1002 del 15/03/1975 (Rv. 374394 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - CONTROVERSIE TRA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - CONTROVERSIE TRA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IRRILEVANZA.*
Le controversie fra enti pubblici non economici e loro dipendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti ai secondi dall'inadempimento degli obblighi assicurativi appartengono alla giurisdizione amministrativa perche relative al rapporto di pubblico impiego. Tale principio non e stato modificato dall'art 442, primo comma cod proc civ (nel nuovo testo introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n 533) secondo cui appartengono alla Competenza del pretore tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti ogni Forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, anche se non inerenti ai rapporti indicati dall'art 409 cod proc civ (nuovo testo), in quanto le domande contro l'ente pubblico datore di lavoro dirette ad ottenere il risarcimento dei danni per omesso versamento dei contributi obbligatori non introducono controversie previdenziali e non rientrano, pertanto, nella sfera di applicazione del citato art 442 cod proc civ. (V 2375/73, mass n 363725).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)