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Sez. L, Sentenza n. 3378 del 06/03/2003 (Rv. 560948 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Note di qualifica - Formulazione sintetica - Necessità - Valutazione negativa - Contestazione gerarchica - Perdita di efficacia delle note - Esclusione - Reiterazione di valutazioni negative - Presupposto del licenziamento in base al contratto collettivo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560948-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE

Le note di qualifica, che per la funzione cui assolvono devono essere sintetiche, ove non impugnate in via giudiziale, non perdono la loro efficacia, non essendo a tal fine sufficiente la mera contestazione in via gerarchica, e possono quindi essere poste dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento nel caso in cui il contratto collettivo preveda, come nella specie, la reiterazione del giudizio negativo come presupposto del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)