Sez. L, Sentenza n. 9898 del 20/06/2003 (Rv. 564439 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Note di qualifica - Onere di motivazione da parte del datore di lavoro - Sussistenza - Contenuto - Finalità - Sindacabilità in giudizio - Parametri - Contenuto - Controllo di coerenza estrinseca - Limitazione - Esclusione - Controllo sulla correttezza del procedimento valutativo - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Le valutazioni del datore di lavoro in ordine al rendimento ed alla capacità professionale del lavoratore, espresse con le note di qualifica, sono sindacabili dal giudice in riferimento ai parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, cod. civ., e, quindi, sul datore di lavoro grava l'onere di motivare queste note, allo scopo di permettere il controllo da parte del giudice dell'osservanza di siffatti parametri; peraltro detto controllo non è limitato alla mera verifica della coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della valutazione ed ha ad oggetto la verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo, che richiede di prendere in esame i dati sia positivi che negativi rilevanti al fine della valutazione, non potendo invece tenersi conto di quelli estranei alla prestazione lavorativa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva annullato le note di qualifica, ritenendo irragionevole sia la discordanza esistente tra l'affermazione delle carenze riscontrate nella qualità e quantità del lavoro prestato ed il giudizio positivo formulato in ordine alla competenza, alla capacità decisionale autonoma ed all'impegno professionale, sia l'apprezzamento da parte del datore di lavoro di elementi quali la capacità di integrazione interpersonale, di proporre soluzioni innovative e di sviluppare professionalmente i collaboratori, in quanto questi ultimi erano del tutto estranei alle mansioni svolte dal dipendente, concernenti lo smistamento della corrispondenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)