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Sez. 2, Sentenza n. 1515 del 29/03/1989 (Rv. 462320 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - COSIDDETTA USUCAPIONE ABBREVIATA - DECRETO PRETORILE DI RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIETÀ CONTADINA - NATURA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462320-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - COSIDDETTA USUCAPIONE ABBREVIATA - DECRETO PRETORILE DI RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIETÀ CONTADINA - NATURA - EFFETTI.*

Il decreto pretorile di riconoscimento della proprietà contadina, ex art. 4 della legge 14 novembre 1962 n. 1610, pur se costituisce titolo per la trascrizione e per poter usufruire delle particolari agevolazioni creditizie e fiscali previste dalla legge, non ha natura sostanziale di sentenza e non acquista autorità di giudicato, a differenza del provvedimento che definisce la opposizione al decreto stesso, con l'atto introduttivo della quale si instaura un normale giudizio cognitivo tra parti contrapposte. Pertanto, la mancata, o la tardiva, opposizione al decreto non impedisce a colui che vanti pretese dominicali sul fondo di instaurare un giudizio contro il beneficiario del decreto medesimo per ottenere l'accertamento del proprio diritto ed il rilascio del bene. (V 6029/87, mass n 454397; (V 4691/87, mass n 453341; (Conf 1761/83, mass n 426603).*

Riferimenti normativi: Legge 14/11/1962 num. 1610 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)