Sez. 2, Sentenza n. 1761 del 09/03/1983 (Rv. 426603 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IN GENERE - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ - DECRETO DI RICONOSCIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 1610 DEL 1962 - NATURA - AZIONE DI REVINDICA NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO DI DETTO PROVVEDIMENTO - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA CITATA LEGGE IN ORDINE AI MODI E TERMINI DI PUBBLICITÀ DEL DECRETO IN QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IN GENERE - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ - DECRETO DI RICONOSCIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 1610 DEL 1962 - NATURA - AZIONE DI REVINDICA NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO DI DETTO PROVVEDIMENTO - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA CITATA LEGGE IN ORDINE AI MODI E TERMINI DI PUBBLICITÀ DEL DECRETO IN QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il decreto di riconoscimento della proprietà, emesso dal pretore ai sensi dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962 n. 1610 (recante provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale), è un provvedimento finalizzato all'ottenimento di particolari agevolazioni creditizie e fiscali ma non costituisce sentenza, neanche in senso sostanziale, e, quindi, non è suscettibile di passare in giudicato, a differenza della decisione sull'opposizione relativa, introduttiva di un normale giudizio di cognizione. Consegue che, nella causa iniziata dal terzo nei confronti del destinatario di detto provvedimento per la revindica del bene a costui attribuito dal pretore, le violazioni delle Disposizioni della citata legge, regolanti i modi ed i termini di pubblicità dell'istanza di riconoscimento di proprietà e del decreto di accoglimento della medesima, sono del tutto irrilevanti e, in quanto tali, non sono denunciabili per Mancanza di interesse a dedurle. (V 5367/80, mass n 409243; (V 3905/79, mass n 400366; (V 5962/78, mass n 395795).*
Riferimenti normativi: Legge 14/11/1962 num. 1610 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)