Sez. 2, Sentenza n. 2227 del 01/06/1977 (Rv. 385944 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - SPESE GIUDIZIALI - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - LIMITI - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DANNO DEL TERZO - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - SPESE GIUDIZIALI - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - LIMITI - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DANNO DEL TERZO - IRRILEVANZA.*
La difesa dell'assicurato - la quale e resa necessaria dal solo fatto dell'instaurazione di un giudizio da parte di chi, a torto o a ragione, assume di aver subito un danno - e svolta anche nello interesse dell'assicuratore, inteso come interesse all'obbiettivo e imparziale accertamento dell'esistenza dei presupposti del suo Obbligo all'indennizzo, sicche lo stesso assicuratore non puo essere esonerato dal sopportarla, nei limiti fissati dal terzo comma dell'art 1917 cod civ, anche nell'ipotesi in cui rimanga accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l'Azione di risarcimento contro l'assicurato. A tal fine non puo ravvisarsi una preclusione nella disposizione che ripartisce il carico delle spese solo in relazione all'ipotesi che al danneggiato sia riconosciuto il diritto al risarcimento, poiche tale disciplina e stata posta dal legislatore unicamente in funzione dell'ulteriore distinzione tra risarcimento entro i limiti della somma assicurata e risarcimento esorbitante detti limiti, per differenziare la ripartizione delle spese nell'un caso e nell'altro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)