Sez. 3, Sentenza n. 4554 del 26/08/1985 (Rv. 442010 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTERE L'ASSICURATO AD ALTRO LEGALE - SPESE RELATIVE - ONERE DELL'ASSICURATORE - INESISTENZA DI DANNO RISARCIBILE - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTERE L'ASSICURATO AD ALTRO LEGALE - SPESE RELATIVE - ONERE DELL'ASSICURATORE - INESISTENZA DI DANNO RISARCIBILE - IRRILEVANZA.*
Qualora nel giudizio promosso dal danneggiato l'assicuratore conferisca l'incarico di assistere l'assicurato - che già si avvale di un proprio difensore - ad altro legale, le relative spese restano a carico (nei limiti del quarto della somma assicurata) dell'assicuratore, anche nel caso in cui risulti accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo, poiché l'Obbligo di pagare il compenso a quel legale concreta a norma del terzo comma dell'art. 1917 cod. civ., un debito proprio dell'assicuratore. (V 2227/77, mass n 385944).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)