Sez. 1, Sentenza n. 7495 del 07/10/1987 (Rv. 455449 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE - INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - TERMINE EX ART. 18 LEGGE N. 689 DEL 1981 - CARATTERI - INOSSERVANZA - EFFETTI - VIZIO INSANABILE DEL PROCEDIMENTO RILEVABILE DI UFFICIO DAL GIUDICE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE - INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - TERMINE EX ART. 18 LEGGE N. 689 DEL 1981 - CARATTERI - INOSSERVANZA - EFFETTI - VIZIO INSANABILE DEL PROCEDIMENTO RILEVABILE DI UFFICIO DAL GIUDICE.*
In tema di infrazioni amministrative il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti, ha carattere essenziale e dilatorio dell'ordinanza-ingiunzione che può concludere il procedimento amministrativo, in quanto la ratio della norma è quella di evitare, per quanto è possibile, l'instaurarsi di un processo in seguito all'opposizione e di favorire la definizione delle liti in via amministrativa. L'inosservanza di detto termine, che costituisce non una semplice facoltà del comune bensì una condizione di validità del procedimento amministrativo e dell'ordinanza, si risolve pertanto in un vizio insanabile del procedimento rilevabile d'ufficio dal giudice.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)