Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 16/05/1990 (Rv. 467220 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - AUDIZIONE DELLA PARTE CHE ABBIA FATTO RICHIESTA - MANCANZA - VIZIO INSANABILE DEL PROCEDIMENTO.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - AUDIZIONE DELLA PARTE CHE ABBIA FATTO RICHIESTA - MANCANZA - VIZIO INSANABILE DEL PROCEDIMENTO.*
In tema di infrazioni amministrative l'audizione della parte che abbia fatto richiesta di essere ascoltata, disposta dall'art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689, ha carattere essenziale, in quanto diretta alla possibile definizione della lite in via amministrativa. Pertanto l'osservanza di tale adempimento costituisce non una mera facoltà dell'autorità procedente, ma condizione di validità del procedimento e dell'atto amministrativo, e la sua Mancanza si risolve in un vizio insanabile, rilevabile di ufficio dal giudice. (V 7495/87, mass n 455449).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)