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Sez. 3, Sentenza n. 3908 del 03/12/2009 Ud. (dep. 28/01/2010) Rv. 246022 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Inutilizzabilità in fase dibattimentale - Assunzione in qualità di teste del consulente tecnico - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246022-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE

Non è ammissibile la testimonianza in dibattimento del consulente tecnico del pubblico ministero nel contenuto degli accertamenti tecnici non ripetibili, dichiarati inutilizzabili per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che tale prova dichiarativa è affetta da inutilizzabilità derivata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)