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Sez. 4, Sentenza n. 9284 del 25/06/1998 Ud. (dep. 12/08/1998) Rv. 211934 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI | Valore probatorio delle loro dichiarazioni relative agli accertamenti effettuati - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211934-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI

L'accertamento realizzato in sede investigativa dal pubblico ministero non urgente e sicuramente ripetibile non può essere inserito nel fascicolo di cui all'art. 431 cod. proc. pen. e non può essere utilizzato in dibattimento, neppure attraverso l'audizione quale teste del consulente del pubblico ministero, in quanto tale facoltà, espressamente prevista dall'art. 501 stesso codice, è subordinata alla condizione che la sua deposizione riguardi solo fatti di cui sia venuto a conoscenza non a seguito dell'espletamento dell'incarico peritale.(Fattispecie di annullamento con rinvio in tema di prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti da parte di medici, con consulenza teorica sui medicinali prescritti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)