Sez. 2, Sentenza n. 12117 del 28/11/1998 (Rv. 521224 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE | Opere necessarie all'esercizio della servitù - Realizzazione ad opera di un terzo - Limiti.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE
Il proprietario di un fondo a vantaggio del quale sia stata costituita una servitù di passaggio sul fondo vicino non può opporsi, per il principio di cui all'art. 1180 cod. civ., alla realizzazione da parte di un terzo, delle opere necessarie per consentire l'esercizio della servitù ove non sia provato un interesse all'adempimento da parte dell'obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)