Sez. 2, Sentenza n. 1043 del 03/02/1998 (Rv. 512148 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE | Cessione dell'alloggio prima del termine dall'assegnazione in proprietà - Vendita con effetti reali immediati - Nullità - Vendita obbligatoria con trasferimento immediato dei principali diritti ed oneri e con la previsione della stipula dell'atto pubblico meramente riproduttivo in epoca successiva al periodo di incedibilità - Nullità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE
In tema di edilizia popolare ed economica, le disposizioni imperative di legge le quali vietano la cessione degli alloggi prima del decorso di un certo termine dall'assegnazione in proprietà, sono violate con la conseguenza della relativa nullità non solo nel caso di vendite con effetti reali immediati, ma anche in quello di contratti atipici comunque denominati, come nel caso di vendita obbligatoria con la quale le parti abbiano convenuto un regolamento di interessi definitivo riferito ad una data che ricade nel periodo di incedibilità dell'alloggio con trasferimento immediato dei principali diritti ed oneri connessi alla qualità di assegnatario anche se la cessione si attui con scrittura privata e venga prevista la stipulazione successiva dell'atto pubblico in funzione meramente riproduttiva e senza bisogno di ulteriori incontri di volontà.
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)