Sez. L, Sentenza n. 6034 del 12/11/1982 (Rv. 423746 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE IN MISURA INFERIORE AI LIMITI DELLE TARIFFE PROFESSIONALI - VALIDITÀ - VIOLAZIONE DEL PRECETTO EX ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 244 DEL 1963 NEL RAPPORTO TRA ENTE COMMITTENTE E SANITARIO PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PROFESSIONISTA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE IN MISURA INFERIORE AI LIMITI DELLE TARIFFE PROFESSIONALI - VALIDITÀ - VIOLAZIONE DEL PRECETTO EX ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 244 DEL 1963 NEL RAPPORTO TRA ENTE COMMITTENTE E SANITARIO PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PROFESSIONISTA - AMMISSIBILITÀ.*
La Determinazione dei compensi per prestazioni professionali - non integranti alcun rapporto di impiego fra l'ente committente ed il sanitario professionista che svolge le proprie prestazioni intellettuali con caratteri di autonomia ed indipendenza - anche se sia fissata in misura inferiore ai limiti delle tariffe professionali, rimane pienamente valida fra le parti. Tale pattuizione, infatti, non comporta di per sè la violazione del precetto di cui all'art. 1, terzo comma della legge 21 febbraio 1963, n. 244 secondo il quale è fatto divieto di esercitare la professione sanitaria ad onorari inferiori a quelli stabiliti dalla tariffa, né la nullità del patto in deroga al minimo tariffario, ma può determinare soltanto la sottoposizione del medico libero professionista, che ha accettato i compensi eventualmente inferiori al minimo tariffario, a provvedimenti disciplinari secondo le norme sugli ordinamenti delle professioni sanitarie. (V 1053/80; (V 3273/79).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 21/02/1963 num. 244 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)