Sez. U, Sentenza n. 224 del 16/01/1986 (Rv. 443863 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL PRECETTO EX ART. 1, TERZO COMMA, LEGGE N. 244 DEL 1963 - NULLITÀ DEL PATTO IN DEROGA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL PRECETTO EX ART. 1, TERZO COMMA, LEGGE N. 244 DEL 1963 - NULLITÀ DEL PATTO IN DEROGA - ESCLUSIONE.*
La violazione del precetto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1963 n. 244, norma che - perseguendo un interesse, non generale della collettività, bensì particolare della categoria professionale - fa divieto di esercitare la professione sanitaria ad onorari inferiori a quelli stabiliti nella tariffa professionale, non comporta - in Mancanza di un'esplicita previsione di legge - la nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ. del patto in deroga al minimo tariffario. (Conf 260/83, mass n 425081; (Conf 6034/82, mass n 423746).*
Riferimenti normativi: Legge 21/02/1963 num. 244 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)