Sez. 2, Sentenza n. 18348 del 13/09/2004 (Rv. 577018 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Azione revocatoria - Competenza per valore - Criteri - Causa iniziata dinanzi al Tribunale, incompetente per valore - Competenza attribuitagli dalla norma sopravvenuta - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE
Il criterio per determinare la competenza per valore del giudice adito nelle cause revocatorie fa riferimento al valore del credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria; tuttavia, anche nell'ipotesi in cui sulla causa in primo grado si sia pronunciato (come nel caso di specie)il Tribunale benché giudice incompetente per valore, non può ormai essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito, attesa la soppressione dell'ufficio del pretore ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998 e del passaggio delle relative competenze al Tribunale in composizione monocratica, né la competenza in esame rientra tra quelle indicata dal primo comma dell'art. 133 del decreto n. 51 del 1998, per le quali l'ufficio del pretore è stato mantenuto transitoriamente in vita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 49, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 50, Cod. Civ. art. 2900, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)