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Sez. T, Ordinanza n. 26340 del 29/09/2025 (Rv. 676518-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni soggettivamente inesistenti - IVA indetraibile - Deducibilità come costo di esercizio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676518-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

A fronte di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA indetraibile non è deducibile tra i costi d'impresa ai fini della determinazione delle imposte dirette, in quanto configura un esborso non inerente allo svolgimento della specifica attività economico-produttiva, essendo piuttosto espressione di distrazione verso diverse finalità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la deducibilità della maggiore IVA, a seguito del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione in riferimento ad avvisi di accertamento concernenti operazioni risultate soggettivamente inesistenti, del cui carattere fraudolento la contribuente era risultata consapevole).

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)