Sez. T, Sentenza n. 8487 del 05/04/2026 (Rv. 678108-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA
DILAZIONE DEL PAGAMENTO - GARANZIE Comunicazione di debito solidale ex art.60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Interpretazione della Corte di giustizia UE - Operazione soggettivamente inesistente - Cessioni di beni inclusi nel D.M. 22 dicembre 2005 - Poteri dell’Amministrazione finanziaria.
In tema di comunicazione di debito solidale di cui all'art.60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, tenuto conto anche dell'interpretazione della Corte di giustizia UE, qualora l'operazione di evasione fiscale, contestata come soggettivamente inesistente, abbia ad oggetto cessioni di beni inclusi nel d.m. 22 dicembre 2005, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere tanto al recupero per l'omesso versamento IVA nei confronti del cedente, quanto al disconoscimento della detrazione del tributo da parte del cessionario, ove ne sussistano i presupposti, e all'applicazione della solidarietà d'imposta nei confronti del cessionario per l'imposta non versata dal cedente, trattandosi di rapporti obbligatori su piani distinti.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 205, DM min. EFI 22/12/2005
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)