Sez. L, Sentenza n. 2780 del 04/05/1982 (Rv. 420653 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMAZIONE ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO - SUBORDINAZIONE AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE PROMOSSO PER I FATTI CONTESTATI AL LAVORATORE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMAZIONE ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO - SUBORDINAZIONE AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE PROMOSSO PER I FATTI CONTESTATI AL LAVORATORE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il principio costituzionale della presunzione di innocenza attiene alle garanzie relative all'Esercizio dell'Azione penale e non può quindi trovare applicazione analogica o estensiva in Sede di giurisdizione civile, con riguardo alla materia delle obbligazioni e dei contratti. Pertanto la legittimazione all'irrogazione della sanzione del licenziamento per fatti costituenti giusta causa di recesso in tronco non è condizionata dalla osservanza del suddetto principio ed il giudizio di impugnazione del licenziamento stesso, ove tali fatti siano stati contestati al lavoratore come violazioni di specifiche clausole contrattuali e non in quanto costituenti delitti, non è soggetto a sospensione necessaria per la pendenza del procedimento penale eventualmente promosso relativamente ad essi.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)