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Sez. U, Sentenza n. 5243 del 06/10/1981 (Rv. 416011 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - PRESUPPOSTO - INFLUENZA SUL RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE FRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416011-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - PRESUPPOSTO - INFLUENZA SUL RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE FRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*

La litispendenza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ., si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, ancorché aditi con la medesima domanda.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)