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Sez. 1, Sentenza n. 84 del 08/01/1997 (Rv. 501584 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Riferimento frazionato all'esito delle varie fasi del giudizio anziché a quello finale - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501584-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Il criterio della soccombenza, la fine di determinare l'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)