Sez. L, Sentenza n. 3497 del 13/04/1996 (Rv. 497001 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Riferimento all'esito delle varie fasi del giudizio anziché a quello finale della causa - Inammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE
Il criterio della soccombenza, al fine di determinare l'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della causa, nulla rilevando che in qualche fase o grado la parte sia rimasta vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)