Sez. 1 - , Ordinanza n. 11198 del 09/05/2018 (Rv. 648454 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Atto pubblico rogato all’estero – Azione di delibazione – Efficacia processuale - Prescrizione dell’azione – Esclusione - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
L'azione tesa al riconoscimento in Italia di atti pubblici rogati all'estero non è soggetta a prescrizione, trattandosi di un'azione autonoma tendente ad una pronunzia ad effetti meramente processuali, che non assume alcuna efficacia costitutiva, limitandosi ad accertare l'esistenza dei requisiti per procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art 68 della l. n. 218 del 1995, fermo restando il diritto di ogni interessato a far valere gli eventuali vizi del titolo negoziale, opponendosi all'esecuzione forzata nelle forme consentite dall'ordinamento italiano.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 68, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)