Sez. 3 - , Sentenza n. 15023 del 29/05/2023 (Rv. 667985 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Azione volta alla delibazione di sentenza straniera - Natura - Domanda giudiziale diretta a far valere un diritto - Esclusione - Efficacia meramente processuale - Conseguenze - Imprescrittibilità - Idoneità ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c. - Esclusione. PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - In genere.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
L'azione volta alla delibazione di una sentenza straniera non integra una domanda diretta a far valere un diritto ex art. 2907 c.c., dovendosi riconoscere alla stessa un'efficacia meramente processuale, consistente nel dare impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, con la conseguenza che essa, oltre ad essere imprescrittibile, non è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato estero.
Cod. Civ. art. 2907, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2934, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)