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Sez. L, Sentenza n. 9861 del 26/08/1992 (Rv. 478622 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni | Lavorazione assicurata non prevista dalla tariffa - Inquadramento in una delle voci di classificazione della tariffa stessa - Analisi tecnica relativa - Necessità - Criteri - Valutazioni del rischio proprio della lavorazione - Accertamento - Modalità - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1992-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478622-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - premesso che, ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi, deve tenersi conto delle lavorazioni anziché del relativo prodotto - la specifica "analisi tecnica", che, alla stregua del paragrafo 5 delle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi di cui al d.m. 10 dicembre 1971, emanato ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è necessaria (secondo un criterio confermato dall'art. 4 del d.m. 2 febbraio 1988) affinché una lavorazione assicurata, non espressamente prevista dalla tariffa, sia inquadrata in una delle voci di classificazione della tariffa stessa, con conseguente adozione del relativo tasso, deve essere svolta con imprescindibile valutazione del rischio proprio della lavorazione, atteso che tale valutazione stante l'anzidetto difetto di espressa previsione non è stato compiuta "a priori", ed in via "autentica", attraverso il provvedimento amministrativo; e detto rischio non va accertato in modo generico, ma - in coerente e logica attuazione del terzo comma dell'art. 40 citato - tenendo conto, attraverso ogni opportuna indagine tecnica del rischio medio nazionale effettivamente riscontrabile nelle imprese che eseguono lo stesso tipo di lavorazione da classificare (nella specie, produzione di pompe oleodinamiche e telescopiche), restando detto accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione ed immune da errori logici o di diritto.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 10/12/1971, DM Lavoro e previdenza sociale 02/02/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)