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Sez. 3, Sentenza n. 2165 del 04/02/2016 (Rv. 639119 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Improcedibilità del gravame per mancata costituzione dell'appellante nei termini - Proposizione di un nuovo appello ex art. 358 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Mera rinotifica della prima impugnazione - Insufficienza.
Stato
decisa il 2016-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639119-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

La regola dettata dall'art. 348, comma 1, c.p.c., secondo cui la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, non esclude che la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità, essendo invece incongrua una nuova notifica della originaria impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 1, Costituzione art. 111 com. 1, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)