Sez. L, Sentenza n. 10902 del 12/11/1990 (Rv. 469732 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA PER ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO - OPERATIVITÀ - CONDIZIONE - DETERMINAZIONE DELLE FASCE ORARIE - FORME - DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ DEL 25 FEBBRAIO 1984 - INIDONEITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA PER ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO - OPERATIVITÀ - CONDIZIONE - DETERMINAZIONE DELLE FASCE ORARIE - FORME - DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ DEL 25 FEBBRAIO 1984 - INIDONEITÀ.*
Con riguardo a lavoratori assenti dal servizio perché ammalati e non reperiti alla visita di controllo a domicilio, la applicabilità della sanzione della perdita o della riduzione dell'indennità di malattia, prevista dall'art. 5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988, presuppone l'avvenuta Determinazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi del quattordicesimo comma dello stesso articolo, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità, non potendo considerarsi equipollente a tale decreto (in concreto emanato il 15 luglio 1986 e pubblicato sulla G.U. Il 24 luglio 1986), ai fini della applicabilità della sanzione predetta il decreto del ministro della sanità del 25 febbraio 1984 concernente (ai sensi del nono comma del citato art. 5) lo schema-tipo delle convenzioni ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori. (Conf 1943/90, mass n 465809; (Conf 4088/90, mass n 467107).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)