Sez. 2, Sentenza n. 502 del 17/02/1966 (Rv. 321006 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI DIPENDENTI - QUALIFICHE - DIRIGENTE - CRITERI PER RICONOSCERE LA RELATIVA QUALIFICA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI DIPENDENTI - QUALIFICHE - DIRIGENTE - CRITERI PER RICONOSCERE LA RELATIVA QUALIFICA.*
Al fine di stabilire se debba essere o meno riconosciuta la qualifica di dirigente di azienda e d'uopo ricorrere ai seguenti criteri, i quali si implicano e si integrano a vicenda,-elevata posizione gerarchica, autonomia di Determinazione e discrezionalita di poteri di tale grado ed ampiezza da essere limitata soltanto da direttive generiche dell'imprenditore, collaborazione immediata col medesimo e diretta responsabilita verso di lui e, soprattutto, funzioni di coordinamento generale, per cui l'attivita del dirigente non si esaurisce nella direzione di ufficio -o reparto-, per importante che sia, e nemmeno nella contemporanea direzione di piu uffici -o reparti- - tranne che questi costituiscano nell'insieme una ramificazione autonoma dell'azienda - ma e rivolta a far si che ciascuno di detti nuclei organizzativi operi in funzione dell'attivita dell'altro e tutti cooperino allo svolgimento dell'attivita produttiva, cui e preordinata l'intera organizzazione aziendale o l'autonoma ramificazione di questa, di cui fanno parte. Anche quando l'organizzazione dell'azienda si presenti particolarmente complessa, tale da richiedere una pluralita di dirigenti con distribuzione e persino con graduazione di compiti, al fine di poter riconoscere la qualifica di dirigente non basta la preposizione ad un nucleo organizzativo con compiti circoscritti al medesimo, ma occorre pur sempre la partecipazione al governo dell'organizzazione aziendale nel suo complesso, all'orientamento sul piano della scelta dei mezzi dell'attivita aziendale, sia pure nella misura e con le modalita che sono stabilite dall'imprenditore organizzatore, onde anche in questo caso deve ritenersi che l'attivita del dirigente e caratterizzata - secondo un criterio squisitamente qualitativo - dalla sua idoneita ad influenzare l'andamento dell'intera azienda o di una sua ramificazione autonoma, -considerata quest'ultima quale organizzazione a se stante-. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)