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Sez. 2, Sentenza n. 912 del 06/04/1966 (Rv. 321820 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - NOZIONE E DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321820-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - NOZIONE E DIFFERENZA.*

Dirigente di azienda e quel prestatore d'opera subordinata che, preposto alla direzione di un'intera organizzazione aziendale, o anche di un ramo autonomo di essa, esplichi la sua attivita con ampi poteri di autonomia e di discrezionalita in modo da influenzare, pur nell'osservanza delle direttive di carattere generale del datore di lavoro, l'intera vita dell'azienda, tanto nell'interno che nei rapporti con i terzi. Quando, invece, la collaborazione e demandata e si svolge in riguardo ad un determinato settore o ramo di servizio con autonomia e discrezionalita limitate, si ha la figura dell'impiegato di prima categoria con funzioni direttive. (Conf 320136; 3080/60; Cfr 321006).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)