Sez. 5, Sentenza n. 25376 del 17/10/2008 (Rv. 605431 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Costituzione della parte a mezzo di difensore domiciliatario - Notificazione della sentenza presso il domicilio della parte - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. (applicabili al processo tributario per carenza di specifica diversa disposizione nel d.lgs. n. 546 del 1992), la notificazione della sentenza effettuata alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)