Sez. 5, Sentenza n. 12269 del 25/05/2007 (Rv. 598281 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Giudizio pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 546 del 1992 - Parte costituita personalmente - Costituzione a mezzo di difensore domiciliatario - Notificazione della sentenza presso il domicilio della parte - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente, costituito personalmente in giudizio nella vigenza del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, si sia munito di difensore a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed abbia eletto domicilio presso di lui, la notifica della sentenza eseguita presso l'abitazione del contribuente è priva di effetti ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 cit..
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)