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Sez. 1, Sentenza n. 12580 del 14/10/1988 Ud. (dep. 16/12/1988) Rv. 179994 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - CONTENUTO DEGLI STESSI - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1988-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179994-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - CONTENUTO DEGLI STESSI - CASO DI SPECIE.*

La sentenza con cui il pretore dichiara esecutivo il decreto penale di condanna, per mancata opposizione dell'opponente, è un provvedimento privo di efficacia decisoria, in quanto non assolve né condanna, ma è diretto unicamente a verificare la regolarità del rapporto processuale, vale a dire la ritualità del contraddittorio, che nel procedimento monitorio è eventuale e differito, e l'ingiustificata assenza dell'opponente. Ne consegue che i motivi di ricorso per Cassazione avverso detta sentenza devono riguardare questioni attinenti a violazioni dei presupposti legali della pronuncia che abbiano inficiato la Costituzione del rapporto processuale ovvero, in considerazione dell'art. 152 cod. proc. pen., la violazione dell'Obbligo della immediata declaratoria delle cause di non punibilità in qualsiasi stato e grado del procedimento. (fattispecie in tema di inosservanza dell'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori edili, nei motivi di ricorso l'imputato assumeva che il fatto a lui ascritto non era previsto come reato e che avrebbe potuto beneficiare dell'amnistia). (V mass n 106931; (V mass n 120452; (V mass n 121369; (V mass n 129809; (V mass n 164636).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)