Sez. 3, Sentenza n. 7218 del 27/06/1991 (Rv. 472858 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore | Polizza infortuni stipulata con società assicuratrice privata - Danni da incidente stradale - Corresponsione da parte della società assicuratrice all'assicurato danneggiato dell'indennità spettantegli - Pagamento di tutta o parte della somma spettante alla vittima del sinistro - Richiesta in via surrogatoria, da parte della società assicuratrice, all'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante - Mancanza di titolo.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore
La società assicuratrice privata che, in virtù di polizza contro gli infortuni, ha corrisposto al suo assicurato - danneggiato a seguito di un incidente stradale - la indennità spettantegli, non ha titolo, né ex art. 1916 cod. civ. né ex art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, per richiedere all'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante il pagamento, in via surrogatoria e sia pure nei limiti di quella corrisposta indennità, di tutta e di parte della somma spettante alla vittima del sinistro, perché l'assicuratore per la responsabilità civile non rientra tra i "terzi responsabili" dell'evento oggetto della assicurazione ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. e perché l'art. 28 della legge n. 990 del 1969 può essere invocato unicamente dagli enti gestori di assicurazioni sociali. Conseguentemente l'assicuratore per la responsabilità civile non può eccepire al danneggiato che lo ha convenuto in giudizio per il pagamento del danno che parte del massimale è stato da lui corrisposto a detta società assicuratrice privata a titolo di surrogazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)