Sez. L, Sentenza n. 3357 del 07/04/1999 (Rv. 525013 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Infortunio da incidente stradale - Azioni esperibili da parte dell'INAIL - Rapporti reciproci ed oggetto rispettivo - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro determinato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali è previsto l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile, all'INAIL competono: a) la speciale azione di rivalsa ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n.1124 del 1965 nei confronti delle "persone civilmente responsabili" (che dà luogo ad una causa previdenziale ed è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa); b) l'azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ. (che l'istituto può esercitare per far valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e che ha il limite derivante dal risarcimento dovuto al danneggiato); c) l'azione ex art. 28 della legge n. 990 del 1969 (esperibile direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione dei veicoli - ma non nei confronti di quest'ultimo - e che ha il diverso limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione RCA). Tali azioni, in considerazione della previsione differenziata di singole ipotesi di pregiudizialità - dipendenza (v. artt. 32 - 36 cod. proc. civ.) tra cause diverse, normalmente vanno trattate separatamente (potendo la trattazione congiunta comportare deroghe alle norme sulla competenza e/o sul rito), ma non può escludersi "a priori" che possano verificarsi casi suscettibili di combinazione (azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e surrogatoria nei confronti di altri soggetti) o di sovrapposizione (azioni di regresso e surrogatoria nei confronti dei medesimi soggetti), data la varietà di ipotesi che possono verificarsi. (Fattispecie relativa ad un lavoratore rimasto infortunato in un incidente stradale in quanto trasportato su un veicolo condotto da altro dipendente dello stesso datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)