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Sez. 1, Sentenza n. 9085 del 21/04/1987 Ud. (dep. 13/08/1987) Rv. 176543 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RISSA O SFIDA - AMMISSIBILITÀ DELLA PROVOCAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176543-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RISSA O SFIDA - AMMISSIBILITÀ DELLA PROVOCAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Normalmente la circostanza attenuante comune della provocazione non è configurabile né nel reato di rissa e nei reati commessi nel corso di una rissa né nel caso di sfida liberamente accettata. Tuttavia, nel caso in cui uno dei partecipanti alla rissa o alla sfida abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, attuando con la sua eccessiva reazione un nuovo ed autonomo fatto ingiusto, può configurarsi la provocazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)