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Sez. 1, Sentenza n. 730 del 24/09/1987 Ud. (dep. 20/01/1988) Rv. 177446 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177446-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La circostanza attenuante della provocazione può trovare applicazione nel caso eccezionale in cui uno dei partecipanti alla rissa abbia ecceduto i limiti accettati o prevedibili, attuando, con la sua eccessiva reazione, un nuovo ed autonomo fatto ingiusto, oppure nel caso, pure eccezionale, in cui l'Azione offensiva di uno dei gruppi contendenti nella rissa sia stata preceduta e determinata - senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa - da una tracotante pretesa, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo. (Conf mass n 172732; (Conf mass n 176543).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)