Sez. 3, Sentenza n. 12081 del 10/11/1992 (Rv. 479418 - 01)
Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere | Divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico - Estensione agli atti nulli o annullabili - Fattispecie.
Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere
L'art. 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico, si riferisce non solo agli atti specificamente vietati, ma a tutti gli atti contrari a disposizioni di legge e, cioè, non aderenti alle norme giuridiche di ordine formale e sostanziale per essi previste a pena di nullità o annullabilità (nella specie, contratto di compravendita concluso senza autorizzazione dall'amministratore di una società di capitali con se stesso e, perciò, annullabile su istanza di parte, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)