Sez. 3, Sentenza n. 11128 del 11/11/1997 (Rv. 509864 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" - Ambito del divieto - Vizi comportanti nullità assoluta dell'atto - Estensione ai vizi comportanti annullabilità o inefficacia dell'atto ovvero nullità relativa dello stesso - Esclusione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto, imposto dall'articolo 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138 comma secondo di ricevere atti " espressamente proibiti dalla legge" attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto (ovvero la stessa nullità relativa) ed è sufficiente che la nullità risulti in modo inequivoco.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)