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Sez. L, Sentenza n. 6991 del 17/12/1982 (Rv. 424653 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE O ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - INDICAZIONE NEL RICORSO PER CASSAZIONE DELLE NORME DEL CODICE CIVILE VIOLATE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424653-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE O ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - INDICAZIONE NEL RICORSO PER CASSAZIONE DELLE NORME DEL CODICE CIVILE VIOLATE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il principio per cui la violazione o erronea applicazione delle norme dei contratti collettivi postcorporativi è deducibile in Cassazione soltanto sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, non comporta, ai fini dell'ammissibilità del relativo ricorso, la necessità dell'indicazione delle corrispondenti norme del codice civile, allorché da tutto il contesto dell'atto di impugnazione si possa con sufficiente certezza desumere che la denunzia riguarda per l'appunto la violazione suddetta o un vizio della motivazione. (V 5404/82, mass n 423166; (V 4101/81, mass n 414748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)