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Sez. L, Sentenza n. 3267 del 10/02/2009 (Rv. 606813 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Pubblico impiego privatizzato - Dimissioni del lavoratore - Rinuncia alla proroga a rimanere in servizio - Equivalenza - Natura giuridica - Atto unilaterale recettizio - Successiva revoca - Idoneità ad eliminare l'effetto risolutivo prodotto - Esclusione - Accordo tra le parti inteso a vanificare l'atto con prosecuzione del rapporto - Ammissibilità - Onere probatorio relativo - Spettanza al lavoratore - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606813-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

In materia di pubblico impiego privatizzato, le dimissioni del lavoratore - a cui equivale la rinuncia alla concessa proroga a rimanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età a seguito di superamento della massima anzianità contributiva - costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, con la conseguenza che la successiva revoca è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo già prodottosi, restando peraltro salva la possibilità, per le parti, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, di porre nel nulla le dimissioni con la conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso, e con l'onere, in tal caso, di fornire la dimostrazione del raggiungimento del contrario accordo, a carico del lavoratore. (Nella specie, relativa alle dimissioni di una dirigente scolastica, la quale, ottenuta la proroga nella permanenza in servizio, vi aveva dapprima rinunciato chiedendo il collocamento a riposo, quindi, revocata l'istanza di pensionamento, aveva insistito per proseguire nel servizio, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che l'amministrazione scolastica, a seguito delle dimissioni, si era affrettata - atteso anche il breve lasso di tempo intercorrente tra la data delle dimissioni e l'inizio dell'anno scolastico - a nominare un nuovo dirigente ciò rivelando l'inesistenza di qualsiasi intento ricostitutivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST., Legge 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 28/04/1998 num. 351 art. 1, DPR 11/01/2001 num. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)