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Sez. L, Sentenza n. 2795 del 12/02/2015 (Rv. 634314 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Dipendenti della scuola pubblica - Dimissioni - Termine per la presentazione - Inosservanza - Effetti delle dimissioni presentate oltre il termine - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634314-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE

In caso di dimissioni di dipendenti di scuola pubblica, il principio secondo il quale l'atto di recesso unilaterale è idoneo a determinare la risoluzione del rapporto, a prescindere dall'accettazione del datore di lavoro, va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, ne individuano la decorrenza dal 1 settembre di ogni anno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inefficaci le dimissioni di un collaboratore scolastico, presentata in data 26 marzo 2006, in relazione all'anno scolastico 2006-2007, in quanto presentate oltre il termine previsto dal d.m. 18 novembre 2005, n. 87, restando suscettibili di efficacia per la prima successiva data utile del 1° settembre 2007).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., DPR 08/04/1998 num. 351 art. 1 com. 2, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 20 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge 06/11/1989 num. 357 art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Pubblica Istruzione 18/11/2005 num. 87 art. 1, Decr. Minist. Pubblica Istruzione 06/11/2006 num. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)