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Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 29/07/1975 (Rv. 377014 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - GENERICITA - SUFFICIENZA - DENUNCIA DI DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DEL MANOMETRO DELL'OLIO - SUFFICIENZA AI FINI DELLA DENUNCIA DELLA OMISSIONE DEL RIFACIMENTO DEL MOTORE DI AUTOMOBILE USATA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIVITA.*
Stato
decisa il 1975-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377014-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - GENERICITA - SUFFICIENZA - DENUNCIA DI DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DEL MANOMETRO DELL'OLIO - SUFFICIENZA AI FINI DELLA DENUNCIA DELLA OMISSIONE DEL RIFACIMENTO DEL MOTORE DI AUTOMOBILE USATA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIVITA.*

La scoperta del vizio della cosa venduta, ai fini della tempestivita della denunzia, si ha solo quando il compratore abbia acquistato la certezza del vizio stesso, mentre per la denunzia e sufficiente una doglianza generica, senza una precisa indicazione dei caratteri del difetto. E spetta al giudice del merito accertare se l'omessa revisione e rifacimento (pur dichiarati dal venditore) di un motore di automobile usata fosse verificabile solo con lo smontaggio del motore stesso, e se a denunciare essa omissione fosse sufficiente l'avere avvertito il venditore del difettoso funzionamento del manometro dell'olio. (V 1657/72, mass n 358515; 336/72, mass n 356212).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)