Sez. 3, Sentenza n. 301 del 30/01/1976 (Rv. 378972 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - SPECIFICITA ED ANALITICITA DELLA DENUNZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRECISAZIONI SUCCESSIVE - LICEITA - FATTISPECIE (PRECISAZIONI DELLA DENUNCIA IN UN'UDIENZA DI PRIMO GRADO, IN SEDE DI DEDUZIONE DI INTERROGATORIO).*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - SPECIFICITA ED ANALITICITA DELLA DENUNZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRECISAZIONI SUCCESSIVE - LICEITA - FATTISPECIE (PRECISAZIONI DELLA DENUNCIA IN UN'UDIENZA DI PRIMO GRADO, IN SEDE DI DEDUZIONE DI INTERROGATORIO).*
In materia di compravendita, ad impedire la decadenza del compratore dal diritto alla garanzia, non e necessario che la denunzia dei vizi o della Mancanza delle qualita essenziali della cosa, cui egli e tenuto entro otto giorni dalla scoperta, ai sensi dell'art 1495 cod civ, sia specifica o analitica: e sufficiente, invece, un'affermazione, sia pure generica, essendo consentito nel corso di causa una successiva precisazione, che valga a determinarli nella loro obiettivita e reale estensione. (nella specie, la Mancanza delle qualita essenziali fu specificata in un'udienza del giudizio di primo grado, in Sede di deduzione di interrogatorio). (V 2944/75, mass n 377014; (V 1657/72, mass n 358515; (V 336/72, mass n 356212).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)