Sez. 2, Sentenza n. 295 del 14/02/1962 (Rv. 250457 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTRADDIZIONE NELLA LINEA DIFENSIVA - VALORE PROBATORIO ESCLUSIVO - POSSIBILITA.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTRADDIZIONE NELLA LINEA DIFENSIVA - VALORE PROBATORIO ESCLUSIVO - POSSIBILITA.*
Il comportamento processuale delle parti puo ben costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice e non gia soltanto un mezzo di valutazione degli elementi probatori gia acquisiti al processo. Pertanto il giudice puo trarre elementi di convincimento, ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, dalle contraddizioni, che si colgono nell'assunto difensivo di uno dei soggetti della lite e in particolare dalla circostanza che, con riferimento all'oggetto del processo, siano state successivamente versioni diverse, in violazione del dovere di lealta e probita, espressamente sancito dall'art 88 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)