Sez. 2, Sentenza n. 4722 del 22/07/1981 (Rv. 415457 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTEGNO DELLE PARTI - ELEMENTO DI GIUDIZIO - ESTREMI.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTEGNO DELLE PARTI - ELEMENTO DI GIUDIZIO - ESTREMI.*
Il contegno delle parti, cui allude l'art 116 cod proc civ, non e un comportamento generico, come quello del convenuto che non si costituisce in giudizio, ma e una condotta qualificata, che, posta in relazione con il fatto da provare, e di per se idonea a rafforzare il convincimento gia raggiunto attraverso la valutazione degli altri elementi acquisiti al processo. (V 5402/80, mass n 409282; (V 575/79, mass n 396703; (V 295/62, mass n 250457).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)