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Sez. 3, Sentenza n. 2175 del 15/09/1967 (Rv. 329325 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA PRONUNCIA - GIUDIZIO SUCCESSIVO TRA LE STESSE PARTI - EFFICACIA VINCOLANTE.*
Stato
decisa il 1967-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329325-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA PRONUNCIA - GIUDIZIO SUCCESSIVO TRA LE STESSE PARTI - EFFICACIA VINCOLANTE.*

Il giudicato esplica i suoi effetti in un successivo giudizio fra le stesse parti per quanto concerne i presupposti di fatto e di diritto che siano stati oggetto di contestazione nel precedente giudizio e risultino presi in esame nella relativa pronuncia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)